Art. 6.
(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale in materia di inutilizzabilità di atti processuali).

      1. All'articolo 191, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «dalla legge» sono inserite le seguenti: «a garanzia di diritti costituzionalmente tutelati».